Indice completo degli articoli
Miscellanea
Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste
Legge 9 luglio 1967, n. 589
- Aggiornato al
- 16 dicembre 2010
- Articoli
- 28
- Versioni storiche
- 69
- Art. 1Denominazione, natura e durataabrogato
- Art. 2Circoscrizioneabrogato
- Art. 3Attribuzioniabrogato
- Art. 4Finanze e patrimonioabrogato
- Art. 5Organiabrogato
- Art. 6Presidente e vice presidenteabrogato
- Art. 7Compiti del presidenteabrogato
- Art. 8Consiglio di amministrazioneabrogato
- Art. 9Compiti del Consiglio di amministrazioneabrogato
- Art. 10Comitato direttivoabrogato
- Art. 11(Compiti del Comitato direttivo) Il Comitato direttivo: 1) assiste il presidente nell'adempimento dei suoi compiti e secondo le norme stabilite dal regolamento prende, in casi di necessità ed urgenza, le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica; 2) predispone i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi da sottoporre al consiglio di amministrazione e propone eventuali variazioni al bilancio preventivo, durante il corso dell'esercizio finanziario; 3) delibera, salvo ratifica del consiglio di amministrazione, sulle concessioni demaniali marittime di cui all'art. 36 del codice della navigazione, nonché su quelle per l'esercizio dei servizi indicati al precedente art. 2, fissandone la regolamentazione e le relative tariffe; 4) delibera sulle spese di qualsiasi importo nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione; 5) delibera sugli incarichi tecnici da affidare a persone fisiche e giuridiche estranee all'Ente; 6) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale e gli eventuali compensi o sussidi speciali a norma del regolamento del personale; 7) delibera sulle nomine e sul licenziamento del personale con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento del personale; 8) autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni, sui provvedimenti arbitrali e sulle nomine dei relativi arbitri, nonché sulle controversie con altre amministrazioni, qualunque sia il loro valore; 9) delibera sui progetti sia di massima che esecutivi, di lavori per opere di qualsiasi tipo, sulle modalità e sull'ordine della loro esecuzione, qualunque sia il loro importo di spesa; 10) delibera su tutte le altre materie che non siano espressamente devolute alla competenza del consiglio di amministrazioneabrogato
- Art. 12Adunanze e deliberazioniabrogato
- Art. 13Revisori dei contiabrogato
- Art. 14(Atti soggetti a controllo) Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere inviate entro otto giorni dalla loro data al Ministero della marina mercantile. Nel caso di mancato invio entro tale termine, le medesime si intendono decadute. Entro trenta giorni dal ricevimento, il Ministero della marina mercantile pronuncia l'annullamento delle deliberazioni illegittime. Sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile le deliberazioni concernenti: a) le materie oggetto del regolamento organico del personale; b) le tasse e le soprattasse di cui all'art. 4; c) le norme e le tariffe di cui all'art. 9, n. 7, lettera a). Le deliberazioni di cui all'art. 9, n. 7, lettera g), sono approvate con provvedimento del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, e le deliberazioni di cui all'art. 11, n. 9, sono approvate dal Ministro della marina mercantile di concerto con quello dei lavori pubblici, salvo quelle concernenti opere il cui valore rientri nella competenza degli uffici del genio civile per le opere marittime. Le deliberazioni di cui ai commi terzo e quarto - salvo quanto disposto dai due commi successivi - non diventano esecutive fino a quando non hanno riportato l'approvazione prescritta. Tali deliberazioni diventano esecutive ove, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, non sia stata negata l'approvazione con atto motivato. Tutte le deliberazioni diventano immediatamente esecutive quando il Ministero espressamente lo consentaabrogato
- Art. 15Esercizio finanziarioabrogato
- Art. 16Norme amministrative e contabiliabrogato
- Art. 17Direttore generaleabrogato
- Art. 18Disposizioni tributarie ed agevolazioni fiscaliabrogato
- Art. 19Ispezioniabrogato
- Art. 20Scioglimento dell'Amministrazioneabrogato
- Art. 21Destinazione di personale statale ai servizi dell'Enteabrogato
- Art. 22Classificazione del portoabrogato
- Art. 23Nomina del primo Consiglio di amministrazioneabrogato
- Art. 24Azienda portuale dei magazzini generali di Triesteabrogato
- Art. 25Regolamento organico del personaleabrogato
- Art. 26Aree, beni ed opere demanialiabrogato
- Art. 27Norme di attuazioneabrogato
- Art. 28Copertura finanziariaabrogato
