Art. 26 — Aree, beni ed opere demaniali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1967 al 16 dicembre 2010. 153 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le aree, i beni e le opere appartenenti al demanio marittimo, nonche' le attrezzature e tutti gli altri beni di proprieta' dello Stato esistenti nell'ambito della giurisdizione dell'Ente, fatta eccezione per quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati all'Ente con le modalita' di cui all'art. 36 del regolamento per la esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima). Qualora per le esigenze dei suddetti servizi di spettanza dello Stato si renda necessario disporre di beni consegnati all'Ente, esso dovra' riconsegnarli al Ministero della marina mercantile su richiesta dello stesso. I contratti stipulati dall'Ente non possono avere durata ne' creare oneri od impegni oltre il termine stabilito per la durata dell'Ente, salva espressa autorizzazione del Ministero della marina mercantile. All'atto della cessazione dell'Ente, tutte le opere ed i beni ricevuti in consegna e tutti gli incrementi relativi, nonche' i residui dei fondi, compreso il fondo avanzi di gestione, saranno devoluti allo Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-07-09;589~art26 · fonte del testo