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Il Consiglio di amministrazione e' composto dal presidente, dal vice presidente e da nove membri, dei quali:
- a)sette eletti dall'Assemblea nazionale fra gli iscritti all'Ente;
- b)uno nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
- c)uno nominato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica. Il direttore dell'Ente interviene alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica, tre anni e sono rieleggibili.
Testo in vigore dal 6 marzo 1958 al 2 ottobre 1962
