E' devoluta all'Ente la quota dell'imposta di soggiorno spettante alle aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, a termine dell'art. 7 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739. L'Ente provvede inoltre ai suoi scopi:

  • a)col 20 per cento delle corresponsioni attualmente concesse ai comuni dell'Isola, in relazione alla escavazione mineraria, dalle societa' concessionarie;
  • b)col 20 per cento del contributo o della corresponsione a qualunque titolo gravante sulla coltivazione ed il trasporto di sostanze minerarie industrialmente utilizzabili appartenenti alla prima categoria fissata dall'art. 2 della legge 4 aprile 1927, n. 571, che in prosieguo di tempo potra' essere attribuito a favore dei comuni dell'Isola;
  • c)con gli eventuali contributi della provincia di Livorno e dei comuni dell'Isola;
  • d)con i contributi eventuali della Camera di commercio, industria e agricoltura e dell'Ente provinciale del turismo;
  • e)con i contributi volontari delle societa' ed imprese industriali e commerciali dell'Isola;
  • f)con i proventi delle attivita' e dei servizi direttamente esercitati;
  • g)con ogni altro contributo che potra' essergli assegnato da associazioni o da privati.

Testo vigente dal 12 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-23;101~art4 · fonte del testo