((E' istituito l'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, avente personalita' giuridica di diritto pubblico, con sede in Portoferraio)). L'Ente suddetto, che avra', la durata di trenta anni, provvede:

  • a)alla valorizzazione delle risorse naturali della Isola;
  • b)al miglioramento dell'attrezzatura ricettiva dell'Isola, anche promuovendo ed incrementando la costruzione, nelle localita' piu' adatte come zone climatiche e turistiche, di nuovi nuclei edilizi, villini, alberghi, pensioni ed altri edifici, che al detto scopo possono concorrere;
  • c)alla compilazione del piano territoriale di coordinamento previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, promuovendone l'approvazione a norma della legge stessa;
  • d)alle opere, ed in genere, agli adempimenti che per il regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito in legge con la legge 1 luglio 1926, n. 1380, e per la legge 29 gennaio 1934, n. 321, sono di competenza delle aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo.

Testo vigente dal 5 aprile 1958

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 aprile 1958

Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1952 al 5 aprile 1958. 3 parole aggiunte.

E' istituito l'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, avente personalita' giuridica aggiunto: di diritto pubblico, con sede in Portoferraio. L'Ente suddetto, che avra', la durata di trenta anni, provvede:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-02-23;101~art1 · fonte del testo