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Fino a quando non saranno costituiti gli organi ordinari dell'Istituto sperimentale per il tabacco di cui all'articolo 1 della presente legge, l'amministrazione di questo sara' tenuta da un commissario nominato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, al quale sono conferiti i poteri del consiglio di amministrazione e del presidente. La gestione commissariale non potra' durare oltre sei mesi. Alla formulazione dei programmi di attivita' dell'Istituto sperimentale per il tabacco provvede, per il periodo della sua gestione, il commissario di cui al presente articolo, sentito il direttore dell'Istituto e i direttori delle sezioni operative centrali e periferiche.

Testo in vigore dal 19 giugno 1973 al 18 dicembre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-06-06;306~art10 · fonte su Normattiva