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L'istituto sperimentale per il tabacco subentra a tutti gli effetti giuridici all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi che viene soppresso e il cui patrimonio e' devoluto all'Istituto di cui alla presente legge. L'istituto stesso avra' in uso gli immobili, le attrezzature, le aziende ed i campi sperimentali siti in Scafati di proprieta' dell'Amministrazione dei monopoli di Stato alle condizioni ed al canone da stabilirsi con apposite convenzioni. I trasferimenti in proprieta' di detto patrimonio, limitatamente alle esigenze funzionali, dall'Amministrazione dei monopoli di Stato all'Istituto sperimentale per il tabacco, verranno disposti con provvedimenti da emanarsi dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In caso di scioglimento dell'Istituto sperimentale per il tabacco, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, procedendo alle operazioni di liquidazione, conservera' alla sua originaria destinazione in favore della tabacchicoltura salentina il patrimonio immobiliare e i laboratori di ricerca annessi, provenienti dalla sezione salentina di Lecce.
Testo in vigore dal 19 giugno 1973 al 18 dicembre 1999
