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Il personale di ruolo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, in attivita' di servizio al 31 dicembre 1970, inquadrato e disciplinato dai regolamenti per il personale impiegatizio ed operaio approvati con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro 16 gennaio 1964, e' inquadrato direttamente nei ruoli del personale degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria come segue: il direttore nel ruolo dei direttori; i capi servizio, i direttori di sperimentazione e i vice direttori di sperimentazione nel ruolo dei direttori di sezione; i consiglieri tecnici nel ruolo degli sperimentatori; gli impiegati del ruolo del personale amministrativo delle carriere direttive nel ruolo amministrativo della carriera direttiva; gli appartenenti al ruolo tecnico della carriera di concetto nel ruolo degli esperti; gli appartenenti al ruolo amministrativo della carriera di concetto nel ruolo dei segretari contabili; gli appartenenti al ruolo del personale d'ordine e di dattilografia nel ruolo del personale esecutivo; gli appartenenti al ruolo del personale d'anticamera nel ruolo degli uscieri; gli appartenenti al ruolo degli autisti nel ruolo degli autisti. Gli impiegati attualmente appartenenti al ruolo del personale di anticamera e degli autisti, che abbiano prestato per almeno tre anni mansioni come personale d'ordine e di dattilografia, saranno collocati, previo concorso riservato e purche' in possesso dei requisiti necessari, nel ruolo del personale esecutivo con la qualifica di coadiutore. Gli operai di ruolo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, vengono inquadrati nel ruolo degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, conservando la qualifica rivestita nel ruolo di provenienza. Gli operai agricoli in servizio presso le sezioni di Scafati, Lecce e Bovolone dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi vengono inquadrati, con la qualifica di operaio comune - qualifica di mestiere: bracciante agricolo - nei ruoli degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e destinati a prestare servizio presso le sezioni operative dell'istituto sperimentale per il tabacco. In particolare valgono le seguenti norme: vengono inquadrati 45 operai di Scafati in servizio successivamente al 24 ottobre 1969, gli operai di Bovolone per un massimo di 10 unita' e gli operai di Lecce per un massimo di 15 unita', che abbiano prestato almeno novanta giornate lavorative nel biennio 1969-1970 e che siano stati addetti a specifiche mansioni inerenti la sperimentazione. Ai fini dell'inquadramento nel ruolo di cui al precedente comma, sono preferiti coloro che abbiano prestato servizio per un maggior numero di giornate lavorative e, a parita' di queste ultime, si osservano le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957. Le dotazioni organiche dei capi operai, degli operai qualificati e degli operai comuni del ruolo degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono complessivamente aumentate di 100 unita'. Gli operai di ruolo, con la qualifica di capo operaio ed in possesso di idoneo titolo di studio, potranno essere inquadrati, nei limiti delle disponibilita' di organico, previo concorso riservato, nel ruolo degli esperti, purche' abbiano svolto ininterrottamente e con profitto mansioni di esperto per almeno 5 anni. Gli operai di ruolo, con qualifica di capo operaio, che abbiano prestato, per almeno 3 anni, mansioni di dattilografia e di disegnatore, potranno essere inquadrati, nei limiti delle disponibilita' di organico, previo concorso riservato e purche' in possesso dei requisiti necessari, nel ruolo del personale esecutivo con la qualifica di coadiutore. Gli operai agricoli, inquadrati ai sensi dei precedenti commi, possono conseguire, mediante concorso interno, il passaggio nel ruolo dei preparatori, nel limite del 50 per cento della dotazione organica prevista per i preparatori dell'istituto sperimentale per il tabacco. Al concorso riservato per la nomina ad esperto, di cui al precedente settimo comma, possono essere ammessi anche gli operai agricoli, inquadrati nel ruolo degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che abbiano svolto con profitto mansioni di esperto per almeno 8 anni e siano provvisti di idoneo titolo di studio.

Testo in vigore dal 19 giugno 1973 al 18 dicembre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-06-06;306~art7 · fonte su Normattiva