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Il servizio prestato presso l'istituto scientifico sperimentale per i tabacchi dal personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 7, puo' essere riscattato in tutto o in parte ai fini del trattamento di quiescenza statale, previa domanda da inoltrare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, fino al raggiungimento del massimo del servizio utile a pensione. Tale riscatto e' effettuato anche per quanto riguarda il servizio non di ruolo ai sensi della legge 27 maggio 1966, n. 372. Il predetto personale ha facolta' di optare entro il termine di cui al comma precedente, in luogo del trattamento di quiescenza statale, per la continuazione della iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'istituto nazionale della previdenza sociale ed a fondi integrativi di essa. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese anche al personale inquadrato nei ruoli degli Istituti di sperimentazione agraria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318. E' fatto divieto all'Istituto sperimentale per il tabacco di assumere a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma personale non di ruolo per l'assolvimento delle funzioni proprie dei posti dei ruoli organici di cui alle tabelle annesse alla presente legge.
Testo in vigore dal 19 giugno 1973 al 18 dicembre 1999
