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Al personale di ruolo dell'istituto sperimentale per il tabacco viene riconosciuta per meta' l'anzianita' di servizio prestato, in modo lodevole e continuativo, ai fini del collocamento nei rispettivi ruoli. Il personale predetto conserva nella nuova posizione a titolo di assegno personale l'eventuale differenza fra gli assegni fruiti alla data di entrata in vigore della presente legge per stipendio e per premio di rendimento ed incentivazione di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483, e successive modificazioni, e lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo conseguiti nella nuova posizione. L'assegno personale di cui al precedente comma e' riassorbito con i futuri miglioramenti economici a carattere generale.

Testo in vigore dal 19 giugno 1973 al 18 dicembre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-06-06;306~art9 · fonte su Normattiva