Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca e' pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.

Testo vigente dal 30 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-03;178~art5 · fonte del testo