Capo dell'Ordine e' il Presidente della Repubblica. L'Ordine e' retto da un Consiglio composto di un cancelliere, che lo presiede, e di ((dieci)) membri. ((Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, durano in carica sei anni e non possono essere confermati)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 AGOSTO 2015, N. 124)).

Testo vigente dal 28 agosto 2015

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 agosto 2015

Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1951 al 28 agosto 2015. 21 parole tolte, 22 parole aggiunte.

Capo dell'Ordine e' il Presidente della Repubblica. L'Ordine e' retto da un Consiglio composto di un cancelliere, che lo presiede, e di tolto: sedici aggiunto: dieci membri. Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine tolto: sonoaggiunto: , nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei tolto: Ministri aggiunto: ministri, sentito il Consiglio dei tolto: Ministri. Il Consiglio elegge nel proprio seno una Giunta di quattro membri. La Giunta e' presieduta dal cancelliere aggiunto: ministri, durano in carica sei anni e non possono essere confermati. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 AGOSTO 2015, N. 124.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-03-03;178~art2 · fonte del testo