I posti delle qualifiche di segretario tecnico superiore di II classe, segretario tecnico superiore e applicato tecnico capo che non venissero coperti con gli inquadramenti di cui ai precedenti articoli 10 e 11, saranno disponibili, per un periodo di 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, esclusivamente per gli avanzamenti, ai sensi della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive integrazioni e modifiche, del personale che abbia beneficiato degli inquadramenti stessi nonche' di quello che, gia' rivestito di una delle qualifiche di cui alle variazioni in aumento del personale degli uffici previste dal precedente articolo 2, si trovi nelle condizioni di utilizzazione previste dagli articoli 10 e 11 della presente legge.

Testo vigente dal 9 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-01;276~art12 · fonte su Normattiva