Le eventuali eccedenze che, per effetto delle riduzioni di posti di cui all'articolo 2, si verificassero, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche di segretario superiore di IV classe e di segretario superiore saranno riassorbite, rispettivamente, con la prima vacanza successiva alla suddetta data e nella misura di un sesto delle normali vacanze annue. Le eventuali eccedenze che, per effetto delle riduzioni di posti di cui agli articoli 2 e 3, si verificassero, alla data medesima, nelle altre qualifiche graveranno invece sul limite delle assunzioni effettuabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni. La variazione in aumento del personale degli uffici di cui all'articolo 1 non si computa ai fini della determinazione del limite delle assunzioni effettuabili oltre organico ai sensi del sopra citato articolo 2.

Testo vigente dal 9 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-01;276~art15 · fonte su Normattiva