Il primo comma dell'articolo 11 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' sostituito dal seguente: "Per l'assunzione nelle qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto e' prescritto il possesso di diploma rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata, di abilitazione tecnico-nautica, rispettivamente, sezione capitani e sezione macchinisti, per gli ufficiali navali e di macchina; il possesso del diploma di qualifica di radiotelegrafista a bordo rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto ovvero del diploma di istituto secondario di 2° grado, per gli ufficiali marconisti; ed il possesso di diploma di licenza elementare per il restante personale". Al secondo comma dello stesso articolo 11, dopo la lettera b), e' inserita la seguente lettera: "b-bis) per gli ufficiali marconisti, il certificato di 1ª classe di radiotelegrafista per navi, l'immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria e non meno di un anno di navigazione effettiva come capo posto su navi le cui stazioni radio telegrafiche siano classificate di 1ª o 2ª categoria".

Testo vigente dal 9 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-01;276~art9 · fonte su Normattiva