Le lettere a), b) e c) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti: " a) diploma di maturita' tecnica commerciale o industriale con indirizzo particolare per l'informatica ed equiparati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419: 4 ventesimi; la stessa maggiorazione e' attribuita per il diploma di maturita' tecnica nautica, nei soli confronti dei partecipanti al concorso per il contingente di mare;

  • b)diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 2 ventesimi; qualora il candidato sia in possesso di piu' diplomi di scuola secondaria di secondo grado si tiene conto soltanto del di- ploma cui e' attribuito il maggior punteggio;
  • c)conoscenza di lingue estere, per ogni lingua conosciuta:
  • 1)0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;
  • 2)1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;
  • 3)1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;
  • c-bis)conoscenza dell'informatica:
  • 1)0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;
  • 2)1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;
  • 3)1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;".

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-14;201~art9 · fonte su Normattiva