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Gli iscritti negli albi professionali che abbiano acquisito diritto ad altra pensione anteriormente all'iscrizione in uno degli albi professionali, sono tenuti alla corresponsione del contributo previsto dall'art. 18.

Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art21 · fonte del testo