Articolo abrogato dalla l. 4 febbraio 1967, n. 37.
Abrogato dal 1 marzo 1967
Articolo abrogato dalla l. 4 febbraio 1967, n. 37.
Abrogato dal 1 marzo 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967. 158 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il geometra che sia stato iscritto alla Cassa in eta' non superiore ai 30 anni, nei due casi di malattia e d'infortunio che importino incapacita' assoluta e permanente all'esercizio professionale, ha diritto, previa cancellazione dall'albo, a pensione d'invalidita', purche' non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a lire 300.000. Il conseguimento della pensione e' subordinato, in caso d'invalidita' dovuta a malattia, all'iscrizione alla Cassa per almeno 10 anni e, in caso d'invalidita' dovuta ad infortunio, anche alla condizione che il danno subito non sia stato adeguatamente risarcito. L'ammontare della pensione d'invalidita' si determina in base alle somme accreditate nel conto individuale dell'iscritto. L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore alle lire 180.000 annue, e' integrato dalla Cassa al fine di far conseguire le pensioni in tale misura, nei limiti di spese non superiori in ciascun esercizio, al 30 per cento del gettito dei contributi generali diversi dal contributo personale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 FEBBRAIO 1967, N. 37
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art29 · fonte del testo