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Il presidente e' eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti. Egli presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato dei delegati e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa; rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e puo' essere rieletto. Il presidente e' coadiuvato e, in caso di impedimento o di assenza, e' sostituito da un vice presidente eletto, ugualmente e per lo stesso tempo, dal Consiglio di amministrazione.
Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967
