Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967. Leggi il testo vigente →

Il presidente e' eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti. Egli presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato dei delegati e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa; rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e puo' essere rieletto. Il presidente e' coadiuvato e, in caso di impedimento o di assenza, e' sostituito da un vice presidente eletto, ugualmente e per lo stesso tempo, dal Consiglio di amministrazione.

Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art4 · fonte del testo