Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967. Leggi il testo vigente →

Il Comitato dei delegati e' convocato, almeno una volta l'anno, dal presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonche' l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere spedito a mezzo di raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'adunanza e' valida, in prima convocazione se intervenga almeno la meta' dei delegati rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa. In seconda convocazione, da tenersi un'ora, dopo quella fissata per la prima, l'adunanza e' valida con qualsiasi numero di intervenuti. Ciascun delegato in relazione al numero complessivo degli iscritti alla Cassa compresi negli albi tenuti dai Consigli dei collegi del suo distretto, ha diritto:

  • a)ad un voto se gli iscritti raggiungono il numero di cinquanta o frazione di cinquanta, e a un altro voto se il numero degli iscritti e' tra cinquanta e cento;
  • b)oltre ai due voti indicati nella lettera precedente per i primi cento, a un altro voto per ogni cento o frazione di cento se gli iscritti non superano il numero di cinquecento;
  • c)oltre ai voti indicati nelle lettere a) e b) per i primi cinquecento, a un altro voto ogni duecento o frazione di duecento se il numero degli iscritti supera i cinquecento. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza assoluta dei voti. Il presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti alla Cassa.

Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art6 · fonte del testo