L'iscritto alla Cassa puo' eseguire i versamenti volontari previsti dalla lettera d) dell'articolo 17 per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente valore capitale. Le relative somme possono essere ritirate in qualsiasi momento, mediante preavviso di tre mesi in caso di comprovato bisogno.
Testo vigente dal 9 marzo 1963
