I redditi del patrimonio di cui alla lettera e) dell'articolo 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili.
Testo vigente dal 9 marzo 1963
I redditi del patrimonio di cui alla lettera e) dell'articolo 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili.
Testo vigente dal 9 marzo 1963
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1963-02-09;160~art22 · fonte su Normattiva