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Le prestazioni previdenziali della Cassa consistono nella liquidazione di pensioni dirette, di pensioni ai superstiti, di pensioni di invalidita' e di indennita' una tantum nella misura e con le norme stabilite negli articoli seguenti. Per provvedere alle prestazioni di cui al precedente comma e' istituito per ciascun iscritto un conto individuale.

Testo in vigore dal 9 marzo 1963 al 16 gennaio 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;160~art24 · fonte su Normattiva