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L'ammontare della pensione diretta si ottiene aggiungendo alla pensione minima, indicata nella allegata tabella A:

  • 1)la pensione integrativa derivante dal montante finanziario afferente alle quote di riparto del contributo-marche ed alla percentuale di cui alla lettera c) dell'articolo 17, risultanti a credito del conto individuale;
  • 2)e quella derivante dal montante finanziario dei versamenti volontari effettuati dall'iscritto. La parte di pensione di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo si determina in base ai coefficienti indicati nella tabella B.

Testo in vigore dal 9 marzo 1963 al 16 gennaio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;160~art26 · fonte del testo