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L'indennita' una tantum costituita dal montante finanziario al 4,25 per cento annuo posticipato derivante dal contributo personale annuo, dalle quote di riparto marche, da quelle di cui alla lettera e) dell'articolo 17 e dai versamenti volontari, e' corrisposta:

  • a)all'iscritto colpito da invalidita' prima che abbia conseguito il diritto alla pensione di cui all'articolo 27;
  • b)al coniuge ed ai figli minori o invalidi in caso di morte dell'iscritto prima del raggiungimento dei diritto a pensione; in mancanza di questi agli altri eredi; in mancanza di eredi essa e' devoluta alla Cassa. Ove il capitale liquidabile sia inferiore a lire 200.000 la Cassa provvede ad integrarlo mediante prelievo dall'accantonamento di cui all'ultimo comma del precedente articolo 27.

Testo in vigore dal 9 marzo 1963 al 16 gennaio 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;160~art29 · fonte su Normattiva