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Ogni anno dall'importo delle entrate previste dalle lettere b) e o) dell'articolo 17 sono prelevate le somme stabilite per il trattamento di assistenza, le somme occorrenti per le integrazioni previste dalla presente legge e quelle occorrenti per le spese di gestione della Cassa e nei primi cinque anni di esercizio della Cassa le somme necessarie per l'accreditamento degli interessi dei conti individuali per la parte eventualmente non coperta dal reddito degli investimenti della Cassa. Le rimanenti somme, ripartite in quote eguali tra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti individuali. L'iscritto che non versa il contributo obbligatorio, entro l'anno cui si riferisce, perde il diritto alla quota annua di riparto di cui al precedente capoverso.
Testo in vigore dal 9 marzo 1963 al 16 gennaio 1971
