Nel caso di ripetute violazioni di legge o di regolamento, ovvero qualora siano emerse gravi irregolarita' o deficienze amministrative, il Consiglio di amministrazione puo' essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Con lo stesso decreto e' nominato per la durata massima di un anno un commissario straordinario coi poteri del predetto Consiglio.

Testo vigente dal 9 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;160~art45 · fonte su Normattiva