Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro

Art. 17 — Scioglimento o mancata costituzione del consiglio provinciale

Il consiglio provinciale puo' essere sciolto se non sia in grado di funzionare, o in caso di constatate gravi irregolarita'. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per la elezione del consiglio. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il ((Ministro della giustizia)), sentito il parere del Consiglio nazionale dei consulenti.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:1979-01-11;12~art17 · fonte su Normattiva