L'iscritto alla Cassa puo' eseguire i versamenti volontari previsti dalla lettera d) dell'articolo 17 per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente valore capitale. Le relative somme possono essere ritardate in qualsiasi momento, mediante preavviso di tre mesi in caso di comprovato bisogno.

Testo vigente dal 27 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;100~art21 · fonte su Normattiva