Art. 21
L'iscritto alla Cassa puo' eseguire i versamenti volontari previsti dalla lettera d) dell'articolo 17 per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente valore capitale. Le relative somme possono essere ritardate in qualsiasi momento, mediante preavviso di tre mesi in caso di comprovato bisogno.
Testo vigente dal 27 febbraio 1963
