Art. 17
Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:
- a)il contributo fisso personale annuo a carico degli iscritti;
- b)il contributo derivante dall'applicazione delle marche denominate "San Marco", a cura del dottore commercialista, su ogni atto che rilascia nell'esercizio della professione relativo a procedure concorsuali, sui documenti emessi dagli Ordini professionali, sulle relazioni di consulenza tecnica del giudice e perizie, sulle parcelle professionali; 3
- c)la percentuale sugli onorari percepiti negli incarichi giudiziari o di sindaco nelle societa'; 3
- d)i versamenti volontari degli iscritti;
- e)i redditi del patrimonio;
- f)ogni altra entrata.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 gennaio 1986, n. 21
3La L. 29 gennaio 1986, n. 21 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Con la stessa decorrenza indicata al comma 1 dell'articolo 11, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall'articolo 17, lettere b) e c), della legge 3 febbraio 1963, n. 100".
Testo vigente dal 1 gennaio 1987
