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Le prestazioni previdenziali della Cassa consistono nella liquidazione di pensioni dirette, di pensioni ai superstiti, di pensioni di invalidita' e di indennita' una tantum nella misura, e con le norme stabilite negli articoli seguenti. Per provvedere alle prestazioni di cui al precedente comma e' istituito per ciascun iscritto un conto individuale.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1963 al 16 gennaio 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;100~art24 · fonte su Normattiva