Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti
Art. 25
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La pensione diretta e' corrisposta all'iscritto:
- a)dopo almeno trenta anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa, purche' abbia raggiunto il 65° anno di eta';
- b)al compimento del 70° anno di eta' purche' abbia compiuto almeno venti anni di contribuzione.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1963 al 16 gennaio 1971
