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La pensione diretta e' corrisposta all'iscritto:

  • a)dopo almeno trenta anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa, purche' abbia raggiunto il 65° anno di eta';
  • b)al compimento del 70° anno di eta' purche' abbia compiuto almeno venti anni di contribuzione.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1963 al 16 gennaio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;100~art25 · fonte del testo