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La pensione ai superstiti del pensionato e' corrisposta al coniuge ed ai figli nei casi e con le condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato. La pensione ai superstiti dell'iscritto deceduto prima del pensionamento spetta al coniuge ed ai figli nei casi e con le condizioni di cui al comma precedente purche' possano essere fatti valere almeno dieci.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1963 al 16 gennaio 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;100~art28 · fonte del testo