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Dagli avanzi annuali di gestione si preleva una quota non inferiore al 15 per cento da destinarsi alla costituzione di una "Riserva di garanzia" per far fronte ad eventuali scarti sfavorevoli del saggio di investimento, del patrimonio, e ad eventuali scarti di sopravvivenza, nei confronti delle tavole demografiche adottate per il calcolo delle prestazioni della Cassa o delle relative riserve matematiche. Il Consiglio di amministrazione determina, ogni anno in sede di bilancio, gli accantonamenti od eventualmente i prelevamenti dalla riserva di garanzia.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1963 al 16 gennaio 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;100~art39 · fonte del testo