Art. 42
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Nei primi venti anni di esercizio della Cassa la ripartizione dello somme da accreditare nei conti individuali di tutti gli iscritti, prevista dall'articolo 38, e' fatta nella seguente misura: 70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti, 30 per cento nei conti individuali degli iscritti che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuto i 50 anni di eta'.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1963 al 16 gennaio 1971
