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Nei primi venti anni di esercizio della Cassa la ripartizione dello somme da accreditare nei conti individuali di tutti gli iscritti, prevista dall'articolo 38, e' fatta nella seguente misura: 70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti, 30 per cento nei conti individuali degli iscritti che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuto i 50 anni di eta'.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1963 al 16 gennaio 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;100~art42 · fonte su Normattiva