Per il punto anno dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti agli organi della Cassa sono esercitati da un commissario, nominato dal MInistro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. Entro l'undicesimo mese il commissario e' tenuto a indire le elezioni dei delegati.

Testo vigente dal 27 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;100~art44 · fonte su Normattiva