Art. 44
Per il punto anno dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti agli organi della Cassa sono esercitati da un commissario, nominato dal MInistro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. Entro l'undicesimo mese il commissario e' tenuto a indire le elezioni dei delegati.
Testo vigente dal 27 febbraio 1963
