Art. 42 — Vigilanza sulla Cassa
La Cassa e' sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora siano accertate gravi irregolarita' nel funzionamento della Cassa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, puo' essere disposta la nomina di un commissario per l'amministrazione straordinaria della Cassa con i poteri, per la durata non superiore ad un anno, che saranno fissati nel decreto stesso.
Testo vigente dal 27 febbraio 1967
