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L'amministrazione della Cassa e' regolata ad anno finanziario. Il bilancio annuale chiuso al 30 giugno di ogni anno e' presentato per l'approvazione, entro il 31 ottobre successivo, al Ministro per il tesoro insieme con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti. Esso e' presentato, in allegato al conto consuntivo dello Stato, al Parlamento.
Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 16 dicembre 2010
