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Il regolamento alla presente legge e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per il lavoro e la previdenza sociale. La Cassa puo' funzionare, anche prima dell'approvazione del regolamento, in virtu' della presente legge. La Cassa si avvale, per la consulenza legale e per la difesa in giudizio, dell'Avvocatura dello Stato.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;646~art28 · fonte del testo