Gli affari pendenti avanti la corte d'assise di appello di Catanzaro e la corte d'assise di Palmi che, in virtu' del disposto degli articoli 1 e 2, appartengono per ragioni di territorio, rispettivamente, alla corte d'assise di appello di Reggio Calabria ed alla corte d'assise di Locri sono di ufficio devoluti alla cognizione delle corti stesse, alla data stabilita a norma dell'articolo 3. La disposizione del comma precedente non si applica ai procedimenti nei quali sia stato gia' notificato il decreto di citazione.

Testo vigente dal 3 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-12-18;708~art5 · fonte su Normattiva