Gli affari civili, penali e amministrativi pendenti avanti la corte di appello di Catanzaro e, dopo l'aggregazione prevista dall'articolo 2, appartenenti per ragioni di territorio alla sezione distaccata di corte di appello di Reggio Calabria sono di ufficio devoluti alla cognizione della sezione stessa, alla data stabilita a norma del precedente articolo. La disposizione del comma precedente non si applica alle cause civili nelle quali si sia avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali sia stato gia' notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che gia' siano in corso.

Testo vigente dal 3 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-12-18;708~art4 · fonte su Normattiva