Art. 1 — Istituzione della Giornata della ristorazione
La Repubblica riconosce il terzo sabato del mese di maggio di ogni anno quale Giornata della ristorazione, al fine di valorizzare e rafforzare il ruolo della ristorazione italiana nelle sue diverse forme e tipologie, perseguendo i valori della relazione, della condivisione, del convivio e della comunita' e ispirandosi ai seguenti principi:
- a)inclusione e sostenibilita' ambientale, economica, sociale, generazionale e imprenditoriale;
- b)qualificazione dell'offerta attraverso la promozione delle tradizioni gastronomiche e dell'utilizzo dei prodotti agroalimentari sostenibili e di qualita';
- c)sicurezza e legalita' attraverso il rispetto delle regole, l'adozione dei comportamenti utili a favorire la salubrita' alimentare, la trasparenza e la tracciabilita' nonche' il contrasto dei comportamenti lesivi della dignita' del settore;
- d)promozione di un sistema alimentare piu' equo, sano e rispettoso del lavoro e dell'ecosistema;
- e)promozione dell'immagine della ristorazione, valorizzando la tradizione gastronomica italiana quale eccellenza riconosciuta nello scenario internazionale. La Giornata di cui al comma 1 costituisce un evento diffuso che coinvolge i pubblici esercizi della ristorazione situati in Italia e all'estero, quali agenzie culturali del territorio e del made in Italy. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Testo vigente dal 15 maggio 2026
