Istituzione della Giornata della ristorazione

Art. 1Istituzione della Giornata della ristorazione

La Repubblica riconosce il terzo sabato del mese di maggio di ogni anno quale Giornata della ristorazione, al fine di valorizzare e rafforzare il ruolo della ristorazione italiana nelle sue diverse forme e tipologie, perseguendo i valori della relazione, della condivisione, del convivio e della comunita' e ispirandosi ai seguenti principi:

  • a)inclusione e sostenibilita' ambientale, economica, sociale, generazionale e imprenditoriale;
  • b)qualificazione dell'offerta attraverso la promozione delle tradizioni gastronomiche e dell'utilizzo dei prodotti agroalimentari sostenibili e di qualita';
  • c)sicurezza e legalita' attraverso il rispetto delle regole, l'adozione dei comportamenti utili a favorire la salubrita' alimentare, la trasparenza e la tracciabilita' nonche' il contrasto dei comportamenti lesivi della dignita' del settore;
  • d)promozione di un sistema alimentare piu' equo, sano e rispettoso del lavoro e dell'ecosistema;
  • e)promozione dell'immagine della ristorazione, valorizzando la tradizione gastronomica italiana quale eccellenza riconosciuta nello scenario internazionale. La Giornata di cui al comma 1 costituisce un evento diffuso che coinvolge i pubblici esercizi della ristorazione situati in Italia e all'estero, quali agenzie culturali del territorio e del made in Italy. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Testo vigente dal 15 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-05-06;77~art1 · fonte su Normattiva