Art. 1 — Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma
La Repubblica riconosce il primo sabato di maggio di ogni anno quale Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione di tale malattia e di promuovere iniziative per la diagnosi precoce a favore dei soggetti maggiormente esposti ai fattori di rischio. Nel caso in cui il primo sabato di maggio coincida con il 1° maggio, la Giornata nazionale di cui al primo periodo ricorre il secondo sabato di maggio. In occasione della Giornata di cui al comma 1, lo Stato, le regioni, gli enti locali, le aziende sanitarie, le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione e gli enti del Terzo settore possono organizzare attivita' di sensibilizzazione e di screening per la prevenzione del melanoma. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Testo vigente dal 12 giugno 2026
