Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus

Art. 1Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus

La Repubblica riconosce il giorno 18 marzo di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale epidemia. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati e' osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Testo vigente dal 18 marzo 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-03-18;35~art1 · fonte su Normattiva