Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus

Art. 4Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado

Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia di coronavirus e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunita' e alle persone colpite.

Testo vigente dal 18 marzo 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-03-18;35~art4 · fonte su Normattiva