Art. 3 — Celebrazione della Giornata nazionale nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione
Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere e organizzare iniziative didattiche, percorsi di studio, momenti comuni di riflessione, eventi, dibattiti, incontri dedicati alla comprensione e all'approfondimento del fenomeno delle discriminazioni fisiche e delle conseguenze che ne derivano sulla salute fisica e psicologica delle persone colpite nonche' a promuovere l'accettazione del proprio corpo.
Testo vigente dal 9 ottobre 2025
