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Puo' essere conferita la promozione straordinaria per benemerenze di servizio ai sottufficiali della Guardia di finanza ed ai finanzieri che abbiano partecipato ad operazioni di servizio di eccezionale rilievo dimostrando, nel portarle a compimento, qualita' militari e professionali tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore. Puo' essere conferita la nomina al grado di vicebrigadiere per benemerenze di servizio agli appuntati della Guardia di finanza per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma precedente.

Testo in vigore dal 26 luglio 1966 al 1 settembre 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;558~art1 · fonte del testo