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La proposta di promozione straordinaria per benemerenze di servizio nei confronti dei sottufficiali e dei finanzieri o di nomina a vicebrigadiere nei confronti degli appuntati e' formulata dal comandante di Corpo da cui il sottufficiale o il militare di truppa gerarchicamente dipende ed e' corredata del parere delle ulteriori autorita' gerarchiche. Sulla proposta di promozione straordinaria formulata nei confronti dei sottufficiali e sulla proposta di nomina a vicebrigadiere formulata nei confronti degli appuntati decide il Ministro per le finanze, previo parere favorevole, espresso ad unanimita' di voti, della Commissione di avanzamento per i sottufficiali, integrata dal comandante generale, che la presiede, e dal comandante in seconda della Guardia di finanza. Sulla proposta di promozione straordinaria formulata nei confronti dei finanzieri decide il comandante generale della Guardia di finanza.

Testo in vigore dal 26 luglio 1966 al 1 settembre 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;558~art2 · fonte del testo