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Il sottufficiale o il finanziere riconosciuto meritevole della promozione straordinaria per benemerenze di servizio e l'appuntato riconosciuto meritevole della nomina a vicebrigadiere per benemerenze di servizio, sono promossi con decorrenza dalla data del fatto che determino' la proposta. Per la formulazione delle proposte di cui al precedente articolo 2 e per la conseguente promozione o nomina si prescinde dai requisiti relativi all'anzianita' di grado, ai periodi di comando o di servizio e dalla esistenza di vacanza nell'organico del ruolo del grado superiore. Le eventuali eccedenze sono assorbite al formarsi della prima vacanza.

Testo in vigore dal 26 luglio 1966 al 1 settembre 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;558~art3 · fonte del testo