Nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Bari, di Foggia e di Barletta-Andria-Trani, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Bari o di Foggia, la determinazione delle tabelle e' effettuata entro il termine di cui all'articolo 2, comma 5.

Testo vigente dal 15 giugno 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-11;148~art3 · fonte su Normattiva